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La Convenzione dell'UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo

articolo pubblicato sul numero 22 (gen.-apr. 2002) della rivista L'ARCHEOLOGO SUBACQUEO

La 31 Conferenza Generale dell’Unesco, riunita in sessione plenaria a Parigi, il 2 novembre 2001 ha approvato la  Convenzione alla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Questa importante deliberazione, raggiunta dopo anni di laboriose mediazioni (vd. L’archeologo subacqueo 18, p. 3), è stata assunta con il quorum di 87 Stati favorevoli, 4 contrari e 15 astenuti. Il documento consta di due parti: la prima, di natura giuridica, regola in 36 articoli i rapporti tra gli Stati aderenti relativamente ai diritti e ai doveri sul patrimonio culturale subacqueo; la Convenzione introduce alcuni principi basilari che impegnano gli Stati ad adottare, secondo modalità stabilite, azioni congiunte in difesa del patrimonio culturale subacqueo. Il presupposto giuridico per queste azioni è principalmente la competenza su base territoriale, ma nel rispetto della "provenienza" del patrimonio sulla base della nazionalità ed anche dei legami storici con la nazione di origine. Lasciamo però agli esperti di diritto internazionale l’esegesi giuridica della Convenzione (che non riproduciamo integralmente per ragioni di spazio), limitandoci a rimarcare l’importanza della definizione, all’ articolo 1, di patrimonio culturale subacqueo: "tutte le tracce dell’esistenza umana di carattere culturale, storico o archeologico che sono state parzialmente o completamente sommerse, periodicamente o in modo continuato, per almeno 100 anni, come ad esempio: siti, strutture, edifici, manufatti e resti umani, insieme con il contesto archeologico o naturale in cui si trovano; navi, aerei, altri veicoli o qualsiasi loro parte, il loro carico o altro contenuto, compreso il contesto archeologico e naturale in cui si trovano; gli oggetti di carattere preistorico".Prendiamo invece in considerazione con maggiore attenzione l’Appendice, un decalogo di taglio più deontologico che individua le norme di comportamento da adottare nelle riccrche archeologiche subacquee. Le "Regole" qui elencate sono dichiaratamente ricalcate sugli ormai consolidati indirizzi in materia, e in particolare sulla Carta dell’ICOMOS (vd. p. 11).

A questi indirizzi generali gli Stati aderenti si impegnano ad adeguarsi, non solo nell’ambito dei rapporti internazionali ma anche nei loro comportamenti interni: dunque anche le singole legislazioni nazionali dovrebbero essere ad essi ispirate. Ci si conceda dunque una riflessione: in questa chiave, risulta particolarmente singolare che un recente disegno di legge italiano sull’archeologia subacquea (se ne discute nell’ "editoriale" in questo numero) si sia limitato ad enunciare che "ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela ... deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi  tout court, quando la Convenzione dell’UNESCO recita (vd. avanti, "Regola 22"): "le attività sul patrimonio culturale subacqueo possono essere condotte solamente sotto la direzione e il controllo, e nella costante presenza. di un archeoloeo subacqueo qualificato con competenza scientifica idonea alla natura del progetto". Misteri dei nostri legislatori. In attesa (e nella speranza) che il testo dell’Appendice alla Convenzione venga più compiutamente recepito dalla legislazione italiana, se ne riporta integralmente la traduzione. I Lettori che fossero interessati al testo integrale originale possono trovarlo (in varie lingue) al sito: http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml

 

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